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Sez. 3, Sentenza n. 1714 del 03/12/1982 Ud. (dep. 26/02/1983) Rv. 157636 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO DI MINERALI SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - INCRIMINAZIONE - RATIO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157636-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO DI MINERALI SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - INCRIMINAZIONE - RATIO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*

In tema di trasporto di oli minerali, si deve ritenere che l'art. 15 d.P.R. 5 maggio 1957 n. 271, il quale afferma che chiunque trasporta o fa trasportare oli minerali senza certificato di provenienza o con certificato scaduto, falso o alterato è punito indipendentemente dall'imposta evasa, ha inteso colpire i trasgressori del precetto dell'art. 5 del medesimo decreto in quanto offendono il potere dello stato nell'Esercizio dell'attività di accertamento della osservanza degli obblighi fiscali e, quindi, astraendo dallo eventuale proposito dei medesimi di compiere un atto fraudolento diretto alla sottrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)