Sez. L, Sentenza n. 10160 del 25/07/2001 (Rv. 548476 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Determinazione - Riferimento alla retribuzione contributiva - Portata.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
La retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 legge 8 marzo 1968 n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita (differentemente dalla liquidazione del trattamento di quiescenza, regolata dall'art. 30 legge n. 131 del 1983) solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, della stessa legge n. 152 del 1968, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)