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Sez. L, Sentenza n. 12511 del 07/07/2004 (Rv. 574289 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità di buonuscita - Quantificazione - Possibilità di tener conto di aumenti maturati dopo la cessazione dal servizio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574289-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

In relazione alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita dovuta al personale degli enti locali, la disciplina dettata dall'art. 4 della legge n.152 del 1968 fa riferimento alla retribuzione corrisposta effettivamente nell'ultimo anno e sulla quale sono stati pagati i contributi, il che porta ad escludere che possa tenersi conto ai fini della quantificazione di tale indennità di aumenti non corrisposti al dipendente durante il servizio, e che sarebbero maturati dopo la cessazione di esso.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)