Sez. L, Sentenza n. 12511 del 07/07/2004 (Rv. 574289 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità di buonuscita - Quantificazione - Possibilità di tener conto di aumenti maturati dopo la cessazione dal servizio - Configurabilità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
In relazione alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita dovuta al personale degli enti locali, la disciplina dettata dall'art. 4 della legge n.152 del 1968 fa riferimento alla retribuzione corrisposta effettivamente nell'ultimo anno e sulla quale sono stati pagati i contributi, il che porta ad escludere che possa tenersi conto ai fini della quantificazione di tale indennità di aumenti non corrisposti al dipendente durante il servizio, e che sarebbero maturati dopo la cessazione di esso.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)