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Sez. 1, Sentenza n. 215 del 25/01/1968 (Rv. 331102 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE DI COMPETENZA DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE PER RISARCIMENTI DI DANNI DIPENDENTI DA OPERE IDRAULICHE - NOZIONE DI OPERA IDRAULICA - COSTRUZIONE DI UN PONTE SU FIUME O TORRENTE.*
Stato
decisa il 1968-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331102-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE DI COMPETENZA DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE PER RISARCIMENTI DI DANNI DIPENDENTI DA OPERE IDRAULICHE - NOZIONE DI OPERA IDRAULICA - COSTRUZIONE DI UN PONTE SU FIUME O TORRENTE.*

Sono di Competenza dei tribunali delle acque pubbliche tutte le controversie per riferimento dei danni dipendenti dall'esecuzione di un'opera idraulica, di un'opera, cioe, che influisca sul decorso, sul regime e sull'utilizzazione delle acque demaniali, sia che si tratti di opere esclusivamente idrauliche, sia che si tratti di opere complesse compiute ad altro fine, ma che, nel contempo, abbiano influenzato anche sul regime di un corso d'acqua demaniale. A tal fine la costruzione di un ponte su un fiume o torrente, sia esso costruito con piloni intermedi oppure una semplice arcata poggiata su due spalle presso le sponde, ha carattere di opera idraulica e quindi rientra tra quelle opere a cui si riferisce l'art. 140 lett. E) del tu 11 dicembre 1933, n 1775.*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)