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Sez. 1, Sentenza n. 6185 del 15/03/2010 (Rv. 612367 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Processo introdotto da soggetto poi deceduto - Riassunzione da parte degli eredi - Durata non ragionevole - Distinte domande di equa riparazione - Giudicato favorevole ad uno dei coeredi - Estensione degli effetti agli altri ex art. 1306, secondo comma, cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612367-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Gli eredi che abbiano proposto distinte domande di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la non ragionevole durata del processo presupposto promosso dal loro dante causa e da essi riassunto dopo il suo decesso, non sono creditori in solido del Ministero, con la conseguenza che il singolo erede non può giovarsi dei giudicati favorevoli agli altri, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)