Sez. 1, Sentenza n. 23939 del 09/11/2006 (Rv. 592725 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Processo presupposto introdotto da soggetto deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 - Riassunzione da parte degli eredi - Spettanza agli eredi, "pro quota", dell'indennizzo di competenza del dante causa per il periodo, se irragionevole, dalla introduzione della lite alla morte di quest'ultimo - Spettanza, altresì, dell'indennizzo a ciascun erede per l'intero per l'eccessiva durata del processo successiva alla sua riassunzione - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, spetta agli eredi la legittimazione alla proposizione della domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal loro dante causa prima dell'entrata in vigore della citata legge e, conseguentemente, va riconosciuto agli eredi, "pro quota", l'equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l'eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l'indennizzo (eventualmente) spettante per intero a ciascuno degli eredi per l'eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)