Sez. 2, Sentenza n. 1188 del 25/02/1982 (Rv. 419070 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - DA PARTE DELLA P.A. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - DA PARTE DELLA P.A. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La disciplina dettata dall'art. 1988 cod. civ. (secondo cui la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'Onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, la quale si presume fino a prova contraria) è applicabile anche agli Atti della pubblica amministrazione, nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia. (nella specie, deliberazione della giunta comunale che riconosceva un compenso ad un ingegnere, che aveva eseguito un progetto di costruzione, per l'opera svolta).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)