Sez. L, Sentenza n. 16246 del 16/07/2014 (Rv. 631892 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Destinatari - Individuazione - Criteri ex art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Esclusione - Modelli di qualificazione ex art. 2195 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l'individuazione dei soggetti destinatari dei benefici va operata alla stregua della legislazione d'incentivazione (legge 25 ottobre 1968, n. 1089, applicabile "ratione temporis"), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88). Ne consegue che per accertare il carattere industriale dell'attività, rileva la definizione dell'art. 2195, n. 1, cod. civ., in base al quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché finalizzata alla costituzione di una nuova utilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 30/05/1988 num. 173 art. 5, Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)