Sez. L, Sentenza n. 4837 del 07/03/2006 (Rv. 587567 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento nel settore industria ex art. 2195 cod. civ. e ai fini degli sgravi contributivi ex legge n.1089 del 1968 - Diverso inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali - Doppio inquadramento - Ammissibilità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'inquadramento di un'impresa nel settore industria ai sensi dell'art. 2195 cod. civ. ed ai fini degli sgravi contributivi di cui alla legge n.1089 del 1968, non osta al diverso inquadramento della stessa impresa, operante da epoca precedente l'entrata in vigore della legge n.88 del 1989, in un diverso settore ai fini previdenziali e assistenziali, e ciò in forza della norma transitoria di cui all'art. 49 comma terzo della legge predetta, per la quale restano validi gli inquadramenti dei datori di lavoro disposti a fini previdenziali in conformità alla normativa previgente fino al 31 dicembre 1996.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)