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Sez. 2, Sentenza n. 1021 del 14/05/1962 (Rv. 251697 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - CONDOMINIO - CONTROVERSIA PER L'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI NELLA COSA COMUNE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO SOLTANTO DI ALCUNI COMPROPRIETARI - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEGLI ALTRI PER ORDINE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251697-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - CONDOMINIO - CONTROVERSIA PER L'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI NELLA COSA COMUNE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO SOLTANTO DI ALCUNI COMPROPRIETARI - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEGLI ALTRI PER ORDINE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA.*

Nella causa promossa da un comproprietario contro uno soltanto degli altri partecipanti alla comunione per l'esecuzione di riparazioni alle parti comuni dell'edificio, il giudice puo ordinare nonostante il carattere facoltativo del litisconsorzio sostanziale, l'intervento degli altri partecipanti alla comunione, ai sensi dell'art 107 cod proc civ, quando ne ravvisi l'opportunita per evitare contraddittorieta di giudicati. (V 32/62, 178/60, 1326/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)