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Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999 (Rv. 528768 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Pagamento contributi condominiali - Comproprietario agente o convenuto nell' interesse comune all'altro - Integrazione del contraddittorio a questi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528768-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

I comproprietari di un immobile non sono litisconsorti necessarii nel giudizio per il pagamento dei relativi contributi condominiali instaurato da uno di essi singolarmente o nei suoi confronti anche nell'interesse dell'altro perché nei loro rapporti si instaura una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva, fondata sulla necessaria tutela del diritto dell'uno contemporaneamente all'analogo diritto dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)