Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 29/03/1976 (Rv. 379810 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MEDICO CHIRURGO - DOVERE DI INFORMAZIONE DEL PAZIENTE SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE - NATURA CONTRATTUALE - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA CONTRATTUALE DEL PROFESSIONISTA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MEDICO CHIRURGO - DOVERE DI INFORMAZIONE DEL PAZIENTE SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE - NATURA CONTRATTUALE - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA CONTRATTUALE DEL PROFESSIONISTA.*
La responsabilita del medico per aver praticato un intervento chirurgico, senza la preventiva doverosa informazione del paziente sui possibili rischi ed effetti dell'intervento medesimo, non configura un'ipotesi di responsabilita precontrattuale. Invero, la prestazione professionale del chirurgo, cui il cliente si affidi per il superamento di una determinata affezione o quadro patologico, comporta sempre e necessariamente (anche nel caso in cui il paziente sia stato inviato al chirurgo da un medico generico) un'attivita preliminare di diagnosi, al fine di stabilire la opportunita o meno dell'intervento; ne consegue che l'indicato dovere di informazione, diretto ad ottenere un consapevole consenso del cliente, interviene dopo che, con l'attivita diagnostica, e gia iniziata l'esecuzione del contratto d'opera professionale, e, quindi, ha natura contrattuale, cosi come contrattuale e la responsabilita derivante dal suo mancato assolvimento. (V 3906/68, mass n 337412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)