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Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 06/12/1968 (Rv. 337412 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI- TRATTAMENTO CHIRURGICO - OBBLIGO DEL SANITARIO DI RENDERE EDOTTO IL CLIENTE DELL'EFFETTIVA NATURA DELLA MALATTIA E DEI PERICOLI CONNESSI ALL'ATTO OPERATORIO - ADEMPIMENTO - CRITERI DIRETTIVI.*
Stato
decisa il 1968-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337412-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI- TRATTAMENTO CHIRURGICO - OBBLIGO DEL SANITARIO DI RENDERE EDOTTO IL CLIENTE DELL'EFFETTIVA NATURA DELLA MALATTIA E DEI PERICOLI CONNESSI ALL'ATTO OPERATORIO - ADEMPIMENTO - CRITERI DIRETTIVI.*

L'Obbligo del medico-chirurgo di rendere edotto il proprio cliente della effettiva natura della malattia e dei pericoli che l'atto operatorio comporta deve attingere le sue direttive dai principi deontologici, in base ai quali il sanitario deve adeguare il suo comportamento alla natura ed alla urgenza dell'intervento, alle condizioni psichiche ed al grado di cultura del malato e ad ogni altro fattore suggerito dalle circostanze.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)