diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15775 del 19/07/2011 (Rv. 618684 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Personale docente - Trasferimento per incompatibilità ambientale - Garanzie difensive - Obblighi di informazione da parte della P.A. - Contenuto - Facoltà per il dipendente di richiedere accertamenti suppletivi - Esclusione - Fondamento - Avviso del deposito degli atti e concessione di un termine a difesa - Sufficienza.
Stato
decisa il 2011-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618684-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In tema di trasferimento del personale docente per incompatibilità ambientale, l'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 399 del 1988, nel prevedere che il dipendente proposto per il trasferimento "ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi", non impone l'obbligo per l'amministrazione di informare il lavoratore destinatario della facoltà di chiedere accertamenti suppletivi, né tale obbligo è desumibile da alcun principio di carattere generale. Ne consegue che, al fine di rendere concreto il diritto del dipendente di prendere visione degli atti e di controdedurre, è necessario e sufficiente che la P.A. avvisi il medesimo del deposito degli atti e gli assegni un termine per l'esame e per le eventuali controdeduzioni.

Riferimenti normativi: DPR 23/08/1988 num. 399 art. 21 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)