Sez. L - , Sentenza n. 10833 del 04/05/2017 (Rv. 644223 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Insegnanti - Trasferimento per incompatibilità ambientale - Normativa applicabile - Natura disciplinare - Esclusione - Natura cautelare - Sussistenza - Termine perentorio - Esclusione - Diritto di difesa - Modalità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale, che è regolato dagli artt. 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e, per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall’art. 2103 c.c., ha natura cautelare e non disciplinare, sicché non è applicabile la procedura di cui agli artt. 503 e 504 dello stesso decreto per i trasferimenti disciplinari e, in assenza di specifiche previsioni, il termine per l’adozione del relativo provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze di sua urgenza, mentre il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l’interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell’emanazione dell’atto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 468, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 469, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 503, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 504, Decreto Legisl. 23/08/1988 num. 399 art. 21, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)