Sez. 1, Sentenza n. 683 del 12/12/1995 Ud. (dep. 22/01/1996) Rv. 203796 - 01
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In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione delle dichiarazioni rese da persona coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso, deve trovare applicazione - anche nei procedimenti disciplinati dal vecchio rito, in virtù del combinato disposto degli artt. 192 comma terzo codice vigente e 245 D. Legislativo 28 luglio 1989 n. 271 - la regola di giudizio che comporta anzitutto la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante in relazione anche alla sua personalità, al suo passato e ai rapporti con le persone accusate, e ciò come premessa che deve necessariamente precedere la verifica della intrinseca consistenza del contributo reso (alla luce dei criteri della precisione, coerenza, costanza e spontaneità) e la individuazione di significativi riscontri cosiddetti esterni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 245 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 245 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)