Sez. 1, Sentenza n. 1801 del 22/01/1997 Ud. (dep. 25/02/1997) Rv. 206878 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Ha valore di prova - Condizioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
La chiamata di correo, che deve avere i requisiti della credibilità e dell'attendibilità intrinseca, ha valore di prova e non di mero indizio, sempre che venga confermata nella sua attendibilità, da "altri elementi di prova" (che devono essere tanto più consistenti, quanto meno radicale sia l'accertamento sulla credibilità e sull'attendibilità intrinseca, e viceversa); e gli altri elementi di prova possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché logicamente idonei alla conferma dell'attendibilità, conferma che deve, poi, riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)