Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6767 del 01/03/2022 (Rv. 664062 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Crediti inferiori ad euro 2.000,00 - Annullamento del ruolo - Annullamento del credito sottostante – Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
In tema di riscossione dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a mezzo del ruolo, il suo annullamento per crediti inferiori ad euro 2.000,00 incidendo solo sulla procedura di riscossione - non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura.
Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 527, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 528, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 529
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)