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Sez. U, Sentenza n. 31908 del 07/12/2025 (Rv. 676807-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Abrogazione del regime “non riscosso per riscosso” - Discarico per inesigibilità - Proroghe normative dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità - Abolizione dell’obbligo della comunicazione dello stato annuale - Violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676807-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA

In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla l. n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura

marginale ed accessoria dell'abolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto a quello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato, con un ordinario ricorso monitorio, il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, del relativo mandato, per cui sulla stessa incombevano gli oneri probatori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimento contrattuale, che non potevano esaurirsi nella mera deduzione mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione).

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 527 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 528 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 529 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 19, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 682 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 683 CORTE COST., Legge 23/01/2014 num. 190 art. 1 com. 684 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)