Sez. 1, Sentenza n. 891 del 09/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164403 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - ISTRUZIONE SOMMARIA - TERMINI DI GIORNI QUARANTA - RIFERIMENTO - APPLICABILITÀ AL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - ISTRUZIONE SOMMARIA - TERMINI DI GIORNI QUARANTA - RIFERIMENTO - APPLICABILITÀ AL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE.*
Il termine di giorni quaranta dall'arresto previsti dall'art. 272, secondo comma cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alla trasformazione dell'istruzione sommaria in quella formale. Ne consegue che detto termine non è conciliabile con il giudizio direttissimo, il cui presupposto si identifica nella Mancanza della fase istruttoria. (V mass n 159495, ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)