Sez. 2, Sentenza n. 5579 del 17/01/1983 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159495 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE ARMI - DEROGA ALLA NORMATIVA ORDINARIA - PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO - TERMINE DI DIECI GIORNI - ESCLUSIONE - TERMINE DI QUARANTA GIORNI - LEGITTIMITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE ARMI - DEROGA ALLA NORMATIVA ORDINARIA - PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO - TERMINE DI DIECI GIORNI - ESCLUSIONE - TERMINE DI QUARANTA GIORNI - LEGITTIMITÀ.*
Il procedimento direttissimo atipico previsto dall'art. 2 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e dall'art. 35 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Disposizioni per il controllo delle armi) in luogo delle norme di cui all'art. 502 cod. proc. pen., ed al quale il P.m. deve obbligatoriamente ricorrere "in ogni caso", è svincolato dai presupposti e dalle condizioni che legittimano la procedura direttissima tipica, salvo che non sussista la necessità di speciali indagini che per la loro durata o complessità risultino incompatibili con la naturale speditezza che deve caratterizzare il giudizio in questione. Pertanto, in tale giudizio non è operante il termine massimo di dieci giorni entro il quale l'imputato deve essere presentato o citato al dibattimento, ma quello di quaranta giorni ai sensi dell'art. 272, comma secondo, cod. proc. pen.. (V mass n 145313, ed ivi citate; (Conf mass n 152852; (Conf mass n 149999; (Conf mass n 142786; (Conf mass n 142437; (Conf mass n 138831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)