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Sez. 3, Sentenza n. 4760 del 05/09/1984 (Rv. 436665 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE PER MOROSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 508/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436665-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE PER MOROSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 508/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art. 2 della legge 9 agosto 1973 n. 508 - per il quale non può essere dichiarata la risoluzione per morosità del contratto di affitto di fondo rustico qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate ed a qualunque titolo - opera anche per i rapporti passati ma non ancora definiti ed è applicabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio. (V 705/81, mass n 411175).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)