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Sez. L, Sentenza n. 705 del 29/01/1981 (Rv. 411175 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CREDITO DELL'AFFITTUARIO, CONVENUTO PER MOROSITA, PER SOMME PARI O SUPERIORI ALL'IMPORTO DEL CANONE - ESCLUSIONE DELLA MOROSITA MEDESIMA - CONDIZIONI - PREVIO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL PREDETTO CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA DELLA DEDUZIONE CIRCA L'ENTITA DEL CREDITO OPPOSTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411175-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CREDITO DELL'AFFITTUARIO, CONVENUTO PER MOROSITA, PER SOMME PARI O SUPERIORI ALL'IMPORTO DEL CANONE - ESCLUSIONE DELLA MOROSITA MEDESIMA - CONDIZIONI - PREVIO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL PREDETTO CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA DELLA DEDUZIONE CIRCA L'ENTITA DEL CREDITO OPPOSTO - SUFFICIENZA.*

A norma dell'art 2 della legge 9 agosto 1973 n 508, per il quale non puo essere dichiarata la risoluzione del contratto per morosita qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto e che, quale ius superveniens, e applicabile anche a rapporti passati, ma non definiti, e rilevabile dal giudice anche d'ufficio, l'affittuario al fine di escludere la morosita, non deve dimostrare che lo accertamento giudiziale dei crediti anzidetti sia avvenuto anteriormente alla sospensione del pagamento dei canoni pattizi, essendo invece sufficiente che egli, convenuto dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto per morosita e la condanna alla corresponsione dei canoni contrattuali, eccepisca che l'importo dei suoi crediti e pari o superiore a quello dei canoni non pagati e fornisca la prova del suo assunto.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 18/08/1948 num. 1140 art. 11, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)