Sez. 3, Sentenza n. 9993 del 11/10/1990 (Rv. 469441 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - PECULIARITÀ DEL CONTRATTO (OBBLIGO DEL TRASFERIMENTO "DI PERSONE O COSE DA UN LUOGO ALL'ALTRO" E "LETTERA DI VETTURA" RILASCIATA DAL MITTENTE) - CONTRATTO DI SPEDIZIONE - DIFFERENZA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - PECULIARITÀ DEL CONTRATTO (OBBLIGO DEL TRASFERIMENTO "DI PERSONE O COSE DA UN LUOGO ALL'ALTRO" E "LETTERA DI VETTURA" RILASCIATA DAL MITTENTE) - CONTRATTO DI SPEDIZIONE - DIFFERENZA.*
Il contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione che è una sottospecie del mandato, avente quale causa specifica l'organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto, è caratterizzato dal compimento dello "Opus perfectum" del trasferimento "di persone o cose da un luogo ad un altro" a carico di un soggetto determinato. Elemento caratteristico ne è la "lettera di vettura" - cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l'indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto - la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto, il quale non può essere escluso solo per il fatto che il vettore originario si sia servito di un subvettore. (V 1489/89, mass n 462300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1684, Cod. Civ. art. 1737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)