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Sez. 3, Sentenza n. 28282 del 22/12/2011 (Rv. 620742 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - LETTERA DI VETTURA - IN GENERE | Risultanze della lettera di vettura - Rilevanza ai fini dell'esistenza e del contenuto del contratto di trasporto - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620742-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - LETTERA DI VETTURA - IN GENERE

In tema di trasporto di cose, elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto è la lettera di vettura, cioè il documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 cod. civ., il mittente deve rilasciare e sottoscrivere su richiesta del vettore, il quale, a sua volta, deve rilasciare e sottoscrivere al mittente un duplicato, contenente l'indicazione "del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto". Pertanto, pur trattandosi di un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura, essa documenta l'esistenza ed il contenuto del contratto ed individua il mittente ed il vettore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1684

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)