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Sez. U, Sentenza n. 10342 del 19/10/1993 (Rv. 483982 - 01)

Navigazione (disciplina amministrativa) - Marittima ed interna - Porti - Enti portuali - In genere | Compagnie portuali - Prestazioni - Tariffe - Formazione - Potestà esclusiva dell'autorità portuali - Domanda di annullamento del relativo provvedimento - Devoluzione al giudice amministrativo - Compiti conseguenti di quest'ultimo.
Stato
decisa il 1993-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483982-01

Navigazione (disciplina amministrativa) - Marittima ed interna - Porti - Enti portuali - In genere

La formazione delle tariffe per le prestazioni delle compagnie portuali rientrano nelle pubbliche e tipiche attribuzioni di disciplina e sorveglianza delle operazioni portuali che gli artt. 110, 112 cod. nav. e 203 del relativo regolamento di esecuzione per la navigazione marittima conferivano alla potestà esclusiva dell'autorità portuale, con la conseguenza che la domanda di annullamento del provvedimento amministrativo in cui siasi concretata tale potestà, implicando posizioni individuali aventi la consistenza dell'interesse legittimo, e non del diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, cui spetta altresì di valutare quali conseguenze, in ordine alla medesima domanda, siansi prodotte in forza del D.L. 19 aprile 1993, n. 111, reiterativo dei precedenti, non convertiti, n. 484 del 1992 e n. 36 del 1993, e recante l'abrogazione dei succitati artt. 110 (ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee 10 dicembre 1991), 112 e 203.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 110, Cod. Navig. art. 112, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 203, Regol. della Navig. Marittima art. 203, Decreto Legge 19/04/1993 num. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)