Sez. 3, Ordinanza n. 4505 del 20/02/2024 (Rv. 670136-01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE | Tariffe di pilotaggio - Criteri di determinazione - Competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Decreti attuativi locali - Interpretazione - Note esplicative del Ministero - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE
In tema di tariffe di pilotaggio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti spetta il potere sia di fissare i criteri uniformi in tutto il territorio nazionale, sia di impartire le direttive necessarie per procedere, porto per porto, alla concreta determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe stesse, con la conseguenza che, nell'interpretazione dei decreti di determinazione adottati dall'autorità locale, assume rilevanza preminente quella contenuta nelle note esplicative fornite dallo stesso organo centrale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile il regime degli sconti, previsto dall'art. 7 del decreto tariffario locale per navi di proprietà o gestite dalla stessa compagnia marittima, anche a società controllate gestite unitariamente, fondando la decisione sul significato che il Ministero ha inteso attribuire al concetto di "stesso soggetto" contenuto nel suddetto decreto).
Cod. Navig. art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)