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Sez. 1, Sentenza n. 1871 del 04/12/2025 Cc. (dep. 16/01/2026) Rv. 289254-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Preclusioni di cui all'art. 172, comma settimo, cod. pen. - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289254-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., né per i recidivi qualificati, anche se la recidiva è stata dichiarata dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena che si assume prescritta, ma prima dell'inizio della decorrenza del termine di prescrizione della pena, né per i soggetti condannati per reati della stessa indole, quando questi ultimi sono stati commessi dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza che ha inflitto la pena che si assume prescritta, in un momento precedente o successivo a quello in cui il termine di prescrizione della stessa è iniziato a decorrere. (Nella specie, la recidiva era stata dichiarata in relazione ad un reato commesso prima che il termine per la prescrizione della pena che si assumeva estinta ex art. 172 cod. pen. fosse iniziato a decorrere, essendo stata ordinata la sospensione condizionale di quest'ultima).

Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)