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Sez. 1, Sentenza n. 14980 del 10/04/2026 Cc. (dep. 27/04/2026) Rv. 289875-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Recidiva qualificata ritenuta sussistente nel giudizio di cognizione - Ostatività - Giudizio di subvalenza rispetto alle attenuanti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289875-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., neppure quando la recidiva, ritualmente contestata all'imputato ed applicata dal giudice, sia stata ritenuta subvalente, all'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti.

Cod. Pen. art. 172 com. 7, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)