Sez. 1, Sentenza n. 3595 del 18/07/1978 (Rv. 393097 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - CRITERIO DELLE "RAGIONI DELLA DECISIONE" - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEI CONIUGI SUCCESSIVA ALLA SEPARAZIONE - NECESSITA - ESISTENZA DI UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - CRITERIO DELLE "RAGIONI DELLA DECISIONE" - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEI CONIUGI SUCCESSIVA ALLA SEPARAZIONE - NECESSITA - ESISTENZA DI UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE - IRRILEVANZA.*
Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, il criterio delle "ragioni della decisione", previsto dall'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, implica un'indagine non soltanto sulle cause che abbiano determinato la separazione, ma anche sul successivo comportamento dei coniugi, che si sia tradotto in un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale fra i coniugi medesimi. Al fine indicato, pertanto, l'esistenza di una separazione consensuale non osta a che debba essere valutata la condotta dei coniugi anche dopo la separazione stessa, per cogliere la disponibilita o meno di ciascuno alla ricostituzione del consorzio familiare. (V 1665/77, mass n 385378).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)