Sez. 1, Sentenza n. 1665 del 02/05/1977 (Rv. 385378 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - INDAGINE SULLE 'RAGIONI DELLA DECISIONÈ - RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO DEI CONIUGI SUCCESSIVO ALLA SEPARAZIONE PERSONALE - NECESSITA - FATTISPECIE (O DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO TENUTO DAI CONIUGI PRIMA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE; ERRONEITA).*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - INDAGINE SULLE 'RAGIONI DELLA DECISIONÈ - RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO DEI CONIUGI SUCCESSIVO ALLA SEPARAZIONE PERSONALE - NECESSITA - FATTISPECIE (O DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO TENUTO DAI CONIUGI PRIMA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE; ERRONEITA).*
Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, l'indagine sulle 'ragioni della decisioné, e, cioe, sulla responsabilita del definitivo fallimento del matrimonio, va condotta non tanto con riguardo alle cause della pregressa separazione personale, quanto, specie in ipotesi di separazione consensuale, con riferimento al comportamento dei coniugi successivo alla separazione stessa, per cogliere la disponibilita o meno di ciascuno alla ricostituzione della comunione spirituale e materiale della famiglia. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la Rilevanza, al fine della liquidazione dell'assegno di divorzio, di una prova vertente esclusivamente sul comportamento tenuto dai coniugi prima della separazione consensuale). (V 3603/74, mass n 372119).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)