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Sez. 3, Sentenza n. 2829 del 05/05/1982 (Rv. 420699 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - GIUDIZIO PROPOSTO DALL'INFORTUNATO CONTRO IL DANNEGGIANTE - CREDITO DELL'INAIL PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DELL'ASSICURATO - DETRAIBILITÀ DALLA SOMMA COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATA A TITOLO RISARCITORIO - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420699-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - GIUDIZIO PROPOSTO DALL'INFORTUNATO CONTRO IL DANNEGGIANTE - CREDITO DELL'INAIL PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DELL'ASSICURATO - DETRAIBILITÀ DALLA SOMMA COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATA A TITOLO RISARCITORIO - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio proposto dall'infortunato nei confronti del danneggiante, il credito dell'Inail per le prestazioni erogate a favore dell'assicurato, che va detratto dalla somma complessivamente liquidata a titolo risarcitorio, è soggetto al principio nominalistico e non può essere rivalutato, in quanto l'obbligazione del terzo responsabile è un'obbligazione di valuta, atteso che il T.U. N. 1124 del 1965 non solo parla di "rimborso", ma prevede che l'Inail possa esercitare il suo diritto anche per le maggiori somme sborsate per effetto della riliquidazione delle rendite intervenuta durante il corso del procedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)