Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26040 del 05/12/2011 (Rv. 620822 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Ordinanza emessa ex art. 375 cod. proc. civ. - Decisione in senso opposto rispetto alla relazione ex art. 380-bis cod. proc civ. - Richiesta di correzione di errore materiale - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
È inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale, ex art. 391-bis cod. proc. civ., di un'ordinanza resa dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sul presupposto che essa sia giunta ad opposta conclusione rispetto alla relazione redatta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., in quanto quest'ultima costituisce soltanto una traccia per la riflessione del collegio, il quale, ricorrendo una delle ipotesi della evidenza, in un senso o nell'altro della decisione adottanda, previste dall'art. 375 cit., può comunque definire il processo con il rito camerale, senza essere obbligato al rinvio alla pubblica udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)