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Sez. U, Ordinanza n. 9287 del 25/06/2002 (Rv. 555351 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Istanza di revocazione avverso ordinanza resa dalla Corte di cassazione in camera di consiglio - Ammissibilità - Limiti - Revocazione per errore nella forma della decisione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555351-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

Benché non espressamente previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., anche le ordinanze rese dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sono assoggettabili al rimedio della revocazione, pur sempre circoscritta ai casi dell'errore di fatto configurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ne consegue che non è censurabile con il rimedio della revocazione il preteso errore nella forma della decisione (la quale, nella specie, si assumeva essere stata resa nella forma dell'ordinanza, anziché in quella della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)