Sez. L, Sentenza n. 1201 del 27/02/1981 (Rv. 411768 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE DIMORANTE NE DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - PARZIALE INCOSTITUZIONALITA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART 143 COD PROC CIV - EFFETTI - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO ALL'ESTERO - POSSIBILITA DI ESECUZIONE NEI MODI CONSENTITI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DAL DPR N 200 DEL 1967 - DATA DELLA NOTIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEL TERMINE DI COMPARIZIONE EX ART 415, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - CRITERIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE DIMORANTE NE DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - PARZIALE INCOSTITUZIONALITA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART 143 COD PROC CIV - EFFETTI - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO ALL'ESTERO - POSSIBILITA DI ESECUZIONE NEI MODI CONSENTITI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DAL DPR N 200 DEL 1967 - DATA DELLA NOTIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEL TERMINE DI COMPARIZIONE EX ART 415, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - CRITERIO.*
Il giudice, in fase di controllo degli Atti del processo, anche se posti in essere anteriormente alla declaratoria di incostituzionalita della normativa ad esso applicabile, deve considerare tamquam non esset la normativa incostituzionale. Pertanto, - a seguito della parziale incostituzionalita dell'ultimo comma dell'art 143 cod proc civ pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n 10 del 1978 nella parte in cui non prevede, in materia di notifiche a persone non residenti, ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica, ai fini dell'operativita della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, che la sua applicazione sia subordinata all'accertata impossibilita di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal DPR 5 gennaio 1967 n 200, recante nuove Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari - la notificazione nei confronti del destinatario all'estero, ove sia possibile eseguirla sulla base delle norme dinanzi richiamate, prende data dal momento in cui l'atto prevenga al destinatario, con la conseguenza che al fine di accertare il rispetto del termine di comparizione di cui all'art 415, ultimo comma, cod proc civ occorre tener presente tale momento.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)