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Sez. 1, Sentenza n. 117 del 15/01/1973 (Rv. 361870 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ENTI EQUIPARATI ALLA PA - NOZIONE - RIVALSA - REGIONE SICILIANA - EQUIPARAZIONE ALLO STATO - DIRITTO DI RIVALSA - ESERCITABILITA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361870-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ENTI EQUIPARATI ALLA PA - NOZIONE - RIVALSA - REGIONE SICILIANA - EQUIPARAZIONE ALLO STATO - DIRITTO DI RIVALSA - ESERCITABILITA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE.*

Agli effetti dell'art 6, terzo comma, della legge 19 giugno 1940, n 762, istitutiva dell' IGE, perche un ente pubblico possa ritenersi equiparato allo stato ad ogni effetto fiscale (e, quindi, anche ai fini dell'esclusione del diritto di rivalsa dell' IGE), e necessario e sufficiente che l'ente medesimo sia costituito, rispetto al tributo, nella stessa posizione dello stato, cioe che ad esso sia attribuita la titolarita del tributo. E poiche, per effetto del DL 12 aprile 1948, n 507, sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo stato e la regione siciliana, dell'art 2 del DPR 26 luglio 1965, n 1074, e della legge regionale siciliana 22 marzo 1952, n 6, la regione siciliana, deve ritenersi equiparata allo stato ad ogni effetto fiscale, il diritto di rivalsa previsto dall'art 6 della legge 19 giugno 1940, n 762, istitutiva dell' IGE, non e esercitabile nei confronti di quella regione. (V 565/72, mass n 356585; 311/72, mass n 356167).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)