Sez. U, Sentenza n. 565 del 25/02/1972 (Rv. 356585 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - RIVALSA - REGIONE SICILIANA - EQUIPARAZIONE ALLO STATO - DIRITTO DI RIVALSA - ESERCITABILITA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - RIVALSA - REGIONE SICILIANA - EQUIPARAZIONE ALLO STATO - DIRITTO DI RIVALSA - ESERCITABILITA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE.*
Per effetto del DL 12 aprile 1948, n 507, sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo stato e la regione siciliana, dell'art 2 DPR 26 luglio 1965, n 1074, e della legge regionale siciliana 22 marzo 1952, n 6, la regione siciliana deve ritenersi equiparata allo stato ad ogni effetto fiscale, per cui il diritto di rivalsa previsto dall'art 6 della legge 19 giugno 1940, n 762, istitutiva dell' IGE non e esercitabile nei confronti della regione predetta. (Conf 300'70, mass n 345168; contra 2567'70, mass n 348914).*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 30 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 art. 6, Legge Reg. Sicilia 22/03/1952 num. 6, DPR 26/07/1965 num. 1074 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)