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Sez. 6, Sentenza n. 10733 del 28/04/1999 Ud. (dep. 21/09/1999) Rv. 214617 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE | Delitto commesso dal pubblico ufficiale - Sottrazione temporanea di documentazione, relativa a gara di appalto, al fine di conoscerne il contenuto che doveva restare segreto - Reato di violazione della pubblica custodia di cose ex art. 351 cod. penale - Sussistenza - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214617-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE

Sussiste il reato di violazione della pubblica custodia di cose(art.351 cod. pen.) e non quello di peculato(art.314 cod. pen.) qualora vi sia contestualità cronologica tra appropriazione (solo temporanea) e sottrazione o deterioramento o distruzione di alcuni atti o documenti della pubblica amministrazione - nella disponibilità, per ragioni d'ufficio, del pubblico ufficiale- e qualora l'azione posta in essere da costui sia stata ispirata dal solo scopo di violare la pubblica custodia dei detti atti o documenti, per conoscerne il contenuto che doveva, invece, rimanere segreto.In tal caso, infatti, l'appropriazione temporanea deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella più complessa condotta unitaria, finalisticamente individuata dallo scopo unico, che animava "ab initio" la volontà e la coscienza dell'agente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 351 cod. pen. Ne consegue che, nella specie, la sottrazione, in quanto strumentale alla violazione della custodia ufficiale degli atti, rientra espressamente nella previsione dell'art. 351 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 351, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)