Sez. 6, Sentenza n. 4699 del 12/01/2010 Cc. (dep. 03/02/2010) Rv. 246082 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE | Momentanea sottrazione della cosa - Reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE
Non commette il delitto di violazione di pubblica custodia di cose, non integrando tale condotta gli estremi di quella di sottrazione della cosa custodita, il giornalista che momentaneamente asporti un fascicolo processuale dall'armadio in cui era custodito, trasportandolo all'esterno del palazzo di giustizia per poi ricollocarlo al suo posto immediatamente dopo aver documentato fotograficamente l'azione al fine di dimostrare i disservizi della giustizia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)