Sez. 1, Sentenza n. 1106 del 04/02/1998 (Rv. 512191 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di distillazione ex art. 4, comma sesto, del D.L. n. 370/87 - Portata - Mancata effettuazione della sovrapressione dei sottoprodotti della vinificazione - Rilevanza esimente - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 4, comma sesto, del D.L. 7 settembre 1987 n. 370, convertito con mod. in legge 4 novembre 1987 n. 460, deve essere inteso nel senso che sanziona la violazione dell'obbligo della distillazione obbligatoria, di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87, indipendentemente dal fatto che il produttore di vino abbia o meno proceduto alla sovrappressione dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione, avendo il legislatore individuato la distillazione obbligatoria come l'unico strumento idoneo a scongiurare la pratica della sovrappressione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Legge 04/11/1987 num. 460, Regolam. Consiglio CEE 16/03/1987 num. 822 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)