Sez. 1, Sentenza n. 12367 del 06/11/1999 (Rv. 530955 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità ex art. 1 legge n. 689/81 - Valore di riserva assoluta di legge - Operatività - Sul piano costituzionale - Esclusione - Operatività sul piano della forza di legge - Conseguenze - Derogabilità da parte di legge ordinaria successiva.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative il principio di legalità fissato dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si concreta in un regime di "riserva assoluta" di legge, ma l'efficacia di tale riserva - a differenza della riserva di legge assoluta prevista con riguardo all'illecito penale direttamente dall'art. 25 della Cost. - non è di rango costituzionale (in quanto la materia delle sanzioni amministrative sul piano costituzionale è riconducibile all'art. 23 della Costituzione, che stabilisce solo una riserva di legge di natura relativa), bensì opera sul piano della forza di legge ordinaria, con l'effetto che senza una legge che deroghi al suddetto art. 1 non è possibile l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, mentre questa possibilità ben può essere ammessa da una legge ordinaria, che la preveda in via generale o per singoli settori. Tale possibilità, peraltro, non si è verificata nel settore agricolo, relativamente alla detenzione, da parte di chi abbia proceduto alla vinificazione, di feccia in violazione del divieto di sovrappressione di uve e di pressatura delle fecce e dell'obbligo di distillare i sottoprodotti, come richiesto dall'art. 35 del Reg. CEE n. 822 del 1987, poiché detto comportamento risulta espressamente previsto e sanzionato dall'art. 4 comma sesto del D.L. 7 settembre 1987 n. 370, convertito con modifiche nella legge 4 novembre 1987 n. 460, contenendo tale norma tutti gli elementi richiesti per l'operatività di una norma sanzionatoria, mentre il D.M. 15 settembre 1987 n. 414, laddove stabilisce un termine di trenta giorni, decorso il quale, la detenzione si concreta in condotta illecita, si limita a restringere la configurabilità di tale condotta e, quindi, dando luogo ad un vantaggio per l'interessato, non viola la norma del suddetto art. 1, intesa come sopra.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 25, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4 com. 6, Legge 04/11/1987 num. 460, Regolam. Consiglio CEE 04/11/1987 num. 822 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)