Sez. L, Sentenza n. 5013 del 26/08/1981 (Rv. 415794 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI TECNICI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - VALUTAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI TECNICI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - VALUTAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice di merito non è vincolato al parere espresso sulla esistenza, entità ed incidenza delle infermità accertate sulla capacità di guadagno dell'assicurato, dai consulenti tecnici di primo e di secondo grado e può seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro, atteso che non vige alcun principio di gerarchia tra gli ausiliari tecnici, ma del suo dissenso e del suo convincimento circa la esistenza sulla capacità di guadagno deve dare adeguata motivazione, mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti tecnici, nonché degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una determinata soluzione della controversia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 145, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 147, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)