Sez. L, Sentenza n. 2693 del 19/04/1983 (Rv. 427590 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - DISSENSO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - DISSENSO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTREMI.*
In tema di pensione di Invalidità, il giudice del merito, pur essendo libero di condividere o no le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sull'esistenza e sull'entità delle infermità accertate nonché sull'incidenza del complesso morboso sulla capacità di guadagno dell'assicurato, deve dare del proprio convincimento un'adeguata ed esauriente motivazione, mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti nonché degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione, perché, altrimenti, l'inadeguata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione censurabile in Sede di legittimità. (Conf 880/81, mass n 411387; (Conf 5013/81, mass n 415794).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)