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Sez. U, Sentenza n. 11498 del 09/05/2008 (Rv. 603331 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Opposizione a cartella esattoriale per il rimborso di somme erogate a titolo di contributo per eventi sismici - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Utilizzazione della cartella esattoriale - Irrilevanza - Indicazione in essa della possibilità di ricorrere alle Commissioni tributarie - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603331-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero di somme erogate a titolo di contributo per gli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, di cui al d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, a nulla valendo la circostanza che nella medesima cartella sia stato dato avviso della possibilità di ricorrere alle commissioni tributarie; la giurisdizione, infatti, non può essere fatta dipendere né dallo strumento utilizzato per la riscossione del recupero né, tanto meno, dall'errore nell'indicazione del giudice cui ricorrere, ma solo dall'oggetto della lite, che, nel caso di specie, riguarda la fase attuativa di un finanziamento, il cui rapporto attiene a diritti soggettivi tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)