Sez. U, Sentenza n. 11625 del 18/05/2006 (Rv. 589423 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Opposizione a cartella esattoriale per il rimborso di somme erogate a titolo di contributo industriale revocato - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa da una provincia per il recupero di somme erogate a titolo di contributo industriale, di cui sia stata disposta la revoca a seguito dell'inadempimento da parte del beneficiario dell'obbligo di occupare la forza lavoro minima concordata: pur avendo ad oggetto una pretesa patrimoniale avanzata da un ente dotato di poteri tributari, la controversia non è infatti riconducibile alla giurisdizione tributaria, prevista dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto la provincia non agisce in qualità di ente impositore, ma fa valere un'obbligazione che trae origine da un inadempimento contrattuale; né la devoluzione alla giurisdizione tributaria può essere desunta dalla seconda parte dell'art. 2, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale non riconosce la giurisdizione del giudice tributario per tutte le controversie riguardanti gli atti anteriori alla notifica della cartella di pagamento, limitandosi ad escluderla per quelle aventi ad oggetto gli atti successivi, anche nel caso in cui il giudizio di cognizione si sia svolto dinanzi alle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)