Sez. T, Sentenza n. 25670 del 19/09/2025 (Rv. 676638-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Deposito di copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado - Abrogazione ad opera dell'art. 36 d.lgs. n. 175 del 2014 - Effetto retroattivo - Esclusione - Compatibilità con i principi CEDU.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 - che ha abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (che prevedeva l'onere di deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, a pena di inammissibilità dello stesso) - non si applica qualora la spedizione dell'appello sia avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, non contrastando tale previsione con i principi della CEDU, secondo i quali il legislatore può legittimamente applicare alle norme di procedura il principio tempus regit actum.
Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 7 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)