Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22627 del 27/09/2017 (Rv. 646242 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | - Deposito di copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado - Disciplina introdotta dall'art. 3 bis, comma 7, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005 - Abrogazione - Effetto retroattivo - Esclusione - Compatibilità con principi CEDU - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all’art 36 d.lgs. n. 175 del 2014, che ha abrogato il secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non si applica qualora la spedizione dell’appello sia avvenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa sopravvenuta, non contrastando tale previsione con i principi della CEDU secondo i quali il legislatore può legittimamente applicare alle norme di procedura il principio tempus regit actum. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello in quanto la parte aveva omesso di depositare l'atto di appello spedito a mezzo raccomandata presso la segreteria del giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado in data antecedente l'entrata in vigore della norma).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 7 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)