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Sez. 2, Sentenza n. 2236 del 30/03/1985 (Rv. 440124 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - RILEVANZA DEI MOTIVI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440124-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - RILEVANZA DEI MOTIVI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Poiché per il recesso del committente, disciplinato dall'art. 1671 cod. civ., non sono rilevanti i motivi che l'abbiano determinato, la istanza di restituzione dell'acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni non sono incompatibili con la domanda di recesso. (V 2055/80, mass n 405701; (V 1766/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)