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Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 28/03/1980 (Rv. 405701 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - RISERVA DI RICHIEDERE SPESE E DANNI E DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLO ACCONTO VERSATO - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405701-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - RISERVA DI RICHIEDERE SPESE E DANNI E DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLO ACCONTO VERSATO - COMPATIBILITA.*

Poiche per il recesso del committente, disciplinato dall'art 1671 cod civ, non sono rilevanti i relativi motivi che l'abbiano determinato, la riserva di richiedere spese e danni e la domanda di restituzione dell'acconto versato non sono incompatibili con la dichiarazione di recesso. Infatti, spettando al committente il risarcimento dei danni a lui derivati dall'eventuale pregressa inadempienza dell'appaltatore, tali danni possono vanificare gli obblighi gravanti ex art 1671 cit sul committente, in ordine alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno dello appaltatore, e cosi comportare il suo diritto alla restituzione dello acconto versato. (Conf 1766/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)