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Sez. 2, Sentenza n. 4188 del 13/11/1976 (Rv. 382863 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382863-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - ECCEZIONE.*

L'Onere di fornire la prova dell'animus spoliandi incombe - salvo che esso non risulti insito nello stesso volontario atto di spoglio - su colui che propone l'Azione possessoria, onde legittimamente il giudice rigetta la domanda nel caso di dubbio sul concorso dell'elemento intenzionale. (Conf 2225/71, mass n 353025).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)